Art. 10.
(Incentivi economici).

      1. Per le attività musicali di cui alla presente legge sono previsti i seguenti incentivi economici:

          a) inserimento delle erogazioni liberali in favore dei soggetti operanti nel settore della musica leggera e popolare italiana tra gli oneri deducibili di cui agli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          b) detassazione degli utili reinvestiti nel settore della musica leggera e popolare italiana.

 

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